Bando Borse di Studio AF 2023/24 rivolto agli studenti/sse che frequentano la 2ª annualità.
Bando Borse di Studio AF 2023/24
Requisiti generali di ammissione
Bando Borse di Studio AF 2023/24 rivolto agli studenti/sse che frequentano la 2ª annualità.
Possono accedere al presente Bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:- essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad uno dei percorsi di ITS Academy di cui all’articolo 3 del bando;
- aver conseguito almeno l’80% delle presenze sul monte ore del 1° anno nell’a.f. 2023/24;
- aver superato con esito positivo tutte le verifiche di fine modulo, ivi gli eventuali recuperi quando concessi dai docenti del primo anno;
- ISEE non superiore a euro 26.306,25 (valore ISEE 2024 redditi 2023 per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario);
- ISPE non superiore a euro 57.187,53 (così come risultante dall’Attestazione ISEE 2024 redditi 2023, corrispondente al valore di Indice Situazione Patrimoniale -ISP diviso per il valore della Scala di Equivalenza);
- non essere beneficiari per l’anno formativo 2023/2024 di analoghe provvidenze erogate dallo Stato o da parte di istituzioni pubbliche o private in Italia o all’estero.
Modalità e Termini
Modalità e Termini di presentazione delle domande
Per poter partecipare al bando è obbligatorio consegnare alla Segreteria Didattica gli allegati compilati e sottoscritti entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2024.
Valore della borsa di studio
L’importo di ciascuna borsa di studio è individuato applicando i criteri e gli importi unitari definiti con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17/12/21, n. 1320, come di seguito riportato (per le definizioni si rimanda all’articolo 2):
- per gli studenti fuori sede: Euro 6.157,74 l’anno;
- per gli studenti pendolari: Euro 3.598,51 l’anno;
- per gli studenti in sede: Euro 2.481,75 l’anno.
- Tali importi sono maggiorati (come da Istruzioni operative per il “Potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy” – Attività C):
- del 15% per gli studenti economicamente più svantaggiati (con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento);
- fino al massimo del 40% nel caso di “studenti con disabilità”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 5/02/92, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- di Euro 600 mensili nel caso di tirocini all’estero (di durata minima di 1 e massima di 3 mesi nell’ambito del percorso formativo); tale importo non è cumulabile con eventuale borsa Erasmus.
Tali incrementi non sono cumulabili tra di loro. Se presenti due o più delle condizioni (Fascia ISEE con svantaggio, sesso femminile, disabilità) ai fini del riconoscimento dell’incremento si applicherà quella più favorevole.
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